Capacità assunzionale

La disciplina delle assunzioni di personale nelle PA è stata interessata, di recente, da un significativo passaggio:

  • dal principio del turn-over (l’Ente può assumere tanti quanti tra i suoi dipendenti hanno cessato il servizio)
  • a quello della capacità assunzionale (l’Ente deve avere la capacità finanziaria per assumere).

Il cambiamento è stato introdotto dal DPCM del 17 marzo 2020Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, che detta disposizioni in materia di assunzioni del personale, nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni.

Quindi:

  • Si possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo e distinto per fasce demografiche.
  • Le assunzioni devono comunque essere effettuate «...in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia...».
  • Alle Unioni la suddetta norma non si applica se non in un caso: quello dei Comuni sino a 5mila abitanti associati in una Unione.

Qualora la loro capacità assunzionale si attesti al di sotto dei 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), possono comunque assumere una unità in deroga alla norma stessa, purché l’unità venga collocata in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.

Cliccando sui due box sottostanti è possibile prendere visione del materiale di lavoro dell’Atelier

Torna all'inizio del contenuto